Statuto

Art. 1 Denominazione

È costituita un’associazione denominata “Lega Italiana per la tutela dei Diritti degli Introversi” (LIDI), con le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Le finalità della LIDI sono delineate nello Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci riunitasi a Roma il 27 maggio 2006. Estremamente chiare e concrete, tali finalità richiedono appena qualche parola per illustrarne l’importanza.

Art. 2 Sede

L’associazione ha sede a Roma in via Emma Carelli 76 (Cap 00168).

Art. 3 Scopi

L’istituzione della LIDI è giustificata e resa necessaria dalla constatazione che una percentuale troppo elevata di Introversi manifestano, nel corso delle fasi evolutive della personalità o in età adulta, forme di disagio psicologico di diversa entità che, non di rado, esitano in una carriera psichiatrica. Interpretata correntemente come prova di una presunta vulnerabilità costituzionale alle “normali” richieste della vita, tale circostanza, nell’ottica della LIDI, attesta viceversa la difficoltà degli Introversi di riconoscere e valutare adeguatamente la loro diversità e di perseguire e realizzare una normalità individuale che la valorizzi.

Sulla base di questa constatazione, la LIDI, che opera su tutto il territorio nazionale, si prefigge come scopo primario la tutela degli Introversi dai danni, diretti e indiretti, che essi ricavano dal vivere in una società la cui organizzazione e il cui modello normativo, non tenendo conto della loro diversità, operano una continua pressione adattiva che, in misura più o meno rilevante, mortifica le potenzialità di sviluppo intrinseche al loro modo di essere.

Per perseguire il suo scopo primario, la LIDI ha bisogno anzitutto di rimuovere – a livello di opinione pubblica, istituzioni pedagogiche, cultura e senso comune – i pregiudizi e il velo di ignoranza che investono il modo di essere introverso. A tal fine, sulla base delle analisi avanzate nel saggio Timido, docile, ardente…, l’Associazione si impegna a svolgere un’opera capillare di sensibilizzazione concernente il modo di essere introverso con le caratteristiche sue proprie, il valore e i limiti ad esso intrinseci, le specifiche modalità di sviluppo e i pericoli di alienazione che su di esso incombono.

Tale opera di sensibilizzazione si realizza, anzitutto, nell’ambito scolastico attraverso incontri con gli insegnanti, i genitori e gli alunni, affinché la diversità del modo di essere introverso sia riconosciuta nel suo autentico significato, rispettata nei suoi tempi e nelle sue forme di evoluzione, non assoggettata a sterili strategie correzionali di normalizzazione e tutelata da un’interazione conflittuale con i coetanei.

Nell’ambito di tale opera, qualora siano identificate situazioni di rischio infantili e adolescenziali, la LIDI si ripromette di intervenire con strumenti culturali atti ad indurre cambiamenti nei contesti ambientali e di interazione. Laddove si diano indizi comportamentali che attestano un disagio psicologico in atto, la LIDI si astiene da qualunque intervento tecnico (psicoterapeutico), segnalando le situazioni in questione alle strutture pubbliche (Consultori materno-infantili, Servizi di salute mentale) al fine di promuovere un intervento adeguato.

È prevista la possibilità che la LIDI istituisca, in una sede anche diversa da quella sociale, un servizio di counseling per i bambini, gli adolescenti, le famiglie, gli insegnanti e gli introversi adulti.

Non sussiste comunque alcun divieto per i Soci dotati di adeguate competenze psicoterapeutiche o di counseling di fornire, su richiesta degli interessati, prestazioni professionali private.

Data la confusione esistente nell’ambito della teoria psicologica e della pratica psicoterapeutica sull’introversione (troppo spesso affrontata con l’obiettivo univoco di una normalizzazione adattiva), la LIDI promuove e realizza corsi di formazione per operatori sociali e per chiunque sia interessato ad acquisire conoscenze sul modo di essere introverso.

La LIDI estende il suo intervento di sensibilizzazione anche a livello adulto attraverso gruppi di auto aiuto che possano favorire il riconoscimento della condizione introversa, una presa di coscienza del suo valore e dei suoi limiti e una comunicazione interattiva che consenta di affrontare i nodi specifici – psicologici, relazionali e culturali – del modo di essere introverso.

Attraverso i suoi membri, la LIDI si dedica all’approfondimento e all’arricchimento delle tematiche esposte nel saggio Sei Introverso? sul piano genetico, pedagogico, psicologico, sociologico, storico e culturale. Tale lavoro è orientato a produrre un archivio di dati che consenta una conoscenza sempre più ampia del modo d’essere introverso e promuova ulteriori riflessioni sul piano culturale e scientifico.

La LIDI si ripromette di prestare un’attenzione specifica al rapporto tra introversione e disagio psichico, attraverso una raccolta di testimonianze e di esperienze “cliniche” che denuncino la sostanziale nocività della pratica psichiatrica corrente.

La LIDI ha un sito ufficiale online il cui indirizzo è: www.legaintroversi.it.

L’associazione non potrà svolgere altre attività, se non direttamente connesse con quelle elencate e che in ogni caso non assumano carattere prevalente.

L’associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

Per la realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà dare luogo alla costituzione di sedi di coordinamento regionale.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Art. 4 Associati

Sono Associati della LIDI:

  • gli Associati Fondatori;
  • gli Associati Ordinari;
  • gli Associati Sostenitori;
  • gli Associati Onorari.

L’adesione alla LIDI è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Sono Associati Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione.

Sono Associati Ordinari tutti gli Associati Fondatori e coloro che s’impegnano direttamente nelle attività dell’associazione.

Sono Associati Sostenitori coloro che, riconoscendosi nelle finalità e nei principi della LIDI, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la loro adesione.

Sono Associati Onorari coloro cui viene conferito tale qualifica dall’Assemblea dei Soci in riconoscimento del contributo scientifico, culturale e sociale da essi dato agli scopi della LIDI.

Chi intende aderire alla LIDI deve rivolgere al Consiglio Direttivo una domanda scritta recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Lega si propone e l’impegno ad accettarne e osservarne lo Statuto. In alternativa, è prevista la possibilità di inoltrare online la domanda compilando un modulo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda, delibera l’approvazione e provvede all’iscrizione nel Libro degli Associati.

Chiunque aderisca alla LIDI può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. Tale recesso, inoltrato per posta elettronica o ordinaria al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato dal momento in cui viene ricevuta la notifica.

Art. 5 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per dimissioni volontarie, per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o indegnità causate da attività pregiudizievole all’associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla LIDI può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

È escluso qualsiasi rimborso all’Associato che esce dalla Lega per qualunque causa.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio della LIDI è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, e dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della LIDI è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 1000,00 (mille virgola zero centesimi).

Per l’adempimento dei suoi compiti la LIDI dispone delle seguenti entrate:

  • versamenti effettuati dai fondatori originari;
  • versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  • redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali.

Sulla base delle indicazioni e delle decisioni dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla LIDI e la quota annuale di iscrizione alla stessa.

L’adesione alla LIDI non comporta ulteriori obblighi pecuniari rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione entro il 30 settembre di ogni anno, o entro tre mesi dall’ingresso per i nuovi soci. È comunque facoltà defli Associati della Lega effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

Art. 7 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • Il Segretario;
  • i Coordinamenti regionali eventualmente istituiti.

Art. 8 Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati della LIDI ed è l’organo sovrano della stessa.

La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante e-mail, fax o posta ordinaria, spedita almeno dieci giorni prima a tutti i Soci Effettivi all’indirizzo risultante nel Libro degli Associati e ai componenti del Consiglio Direttivo, con l’indicazione del luogo, della data, dell’ora della riunione e dell’ordine del giorno.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In prima convocazione si considera l’Assemblea validamente costituita con un minimo del 50% più uno degli Associati iscritti e le delibere saranno valide se si raggiunge la maggioranza semplice dei votanti.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o, in mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall’Assemblea medesima.

Sono di competenza dell’Assemblea:

  • l’elezione del Presidente;
  • l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’associazione;
  • l’approvazione del programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione del bilancio annuale consuntivo;
  • l’approvazione del bilancio annuale preventivo;
  • la definizione della quota d’iscrizione e di quella associativa annuale;
  • qualsiasi delibera attinente all’associazione che ad essa venga sottoposto dal Consiglio o dal Presidente;
  • le modifiche dello Statuto;
  • lo scioglimento della Lega;
  • il conferimento della qualifica di Associato Onorario.

Ogni Associato ha diritto ad un voto per ogni delibera di competenza dell’Assemblea.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un’altro Associato avente diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni Associato può essere portatore di due deleghe al massimo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.

Per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi degli Associati.

I libri contenenti l’elencodegli Associati, il registro delle entrate e delle uscite e i verbali di assemblea sono custoditi nei locali dell’associazione medesima e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non maggiore di dieci, cui vanno aggiunti il Presidente e, eventualmente, i Segretari dei Coordinamenti Regionali. Esso può invitare altri membri tra gli Associati in qualità di uditori o esperti, senza diritto di voto.

Qualora si rendesse necessario reintegrare membri del CD dimissionari la sostituzione avverrà per cooptazione che dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea degli Associati.

I Consiglieri sono scelti tra gli Associati Ordinari, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Possono essere Consiglieri anche i dipendenti dell’associazione.

Le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta (e-mail o lettera) contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, inviata con almeno cinque giorni di anticipo, o, in caso di urgenza, per via telematica con due giorni di anticipo.

Il Consiglio è inoltre convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di questi, dal Vicepresidente o da persona designata dai presenti.

Il Consiglio delibera qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti a maggioranza assoluta degli stessi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, l’organizzazione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’associazione per il raggiungimento dei suoi fini.

In particolare il Consiglio:

  • su proposta del Presidente nomina il vice Presidente e il Segretario;
  • determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • assegna al proprio interno e, eventualmente all’esterno, incarichi concernenti il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
  • determina il preventivo delle spese per l’anno in corso;
  • redige il rendiconto delle attività svolte da sottoporre all’esame dell’Assemblea ordinaria;
  • determina, su mandato dell’Assemblea, le quote associative annuali;
  • predispone i regolamenti per la gestione dell’associazione;
  • delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli Associati;
  • cura la tenuta del libro degli Associati e del libro verbali;
  • tiene un albo dei donatori;
  • approva le richieste di costituzione e gli statuti dei CR.

Art. 10 Presidente

Il presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • cura l’esecuzione delle delibere dei suddetti organi sociali e tiene i rapporti con le autorità e la pubblica amministrazione;
  • firma gli atti occorrenti per l’esplicazione di tutti gli affari deliberati e sorveglia l’andamento amministrativo dell’associazione;
  • cura l’osservanza dello Statuto e ne propone le modifiche qualora si renda necessario;
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che reputi opportuno, sottoponendolo poi alla ratifica dell’organo competente alla sua prima riunione.

Art. 11 Vice Presidente, Segretario, Collaboratori locali

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente su sua delega, in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni.

Il Segretario cura la gestione finanziaria dell’associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti. Lo stesso effettua la tenuta dei libri societari (Libro dei verbali delle Assemblee e libro degli Associati) e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo entro il mese di marzo e quello preventivo entro il mese di ottobre, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

I Collaboratori Locali sono Associati che il CD nomina e revoca come rappresentanti della LIDI a livello regionale. I CL hanno il compito di coordinare l’attività dei gruppi e dei soci nella loro zona ed essere da tramite con gli organismi dirigenti.

Art. 12 Coordinamento Regionale

Le realtà regionali che abbiano non meno di 20 iscritti, possono chiedere al Consiglio Direttivo di valutare la possibilità di costituirsi in Coordinamento Regionale. Il CR deve essere formalmente costituito nei termini di legge e dovrà vedere rappresentato al suo interno tutte le realtà LIDI della regione. Finalità e obiettivi sono i medesimi dell’associazione nazionale. Prima della costituzione, lo statuto del CR, elaborato sulla traccia del presente, deve essere approvato dal CD.

L’autonomia d’azione del CR riguarda tutte le attività di carattere locale sia interne che esterne. Il CR, nella persona del Segretario, dovrà comunque portare a conoscenza del CD e del Presidente le attività e le iniziative di rilievo che intende promuovere con l’invio di relazioni periodiche.

Il CR non ha competenza nell’ambito della disciplina.

Il CD potrà assegnare ad un CR l’onere di organizzare iniziative o riunioni di carattere nazionale.

Il CD ed il Presidente hanno il compito di vigilare affinché i CR attuino e perseguano le finalità associative e le direttive associative nazionali. Qualora ciò non avvenisse, gli organi direttivi della LIDI hanno il dovere di intervenire per ristabilire il perseguimento delle corrette finalità associative anche con provvedimenti di carattere disciplinare, che possono arrivare fino allo scioglimento del CR medesimo.

I CR eleggeranno al proprio interno, secondo statuto, un Segretario di Coordinamento Regionale che diventerà membro del CD a tutti gli effetti e legale rappresentante del CR medesimo.

Per garantire l’autosostenibilità delle iniziative promosse dai CR, il CD definirà in accordo con i medesimi l’assegnazione del 50% delle quote associative provenienti dalla regione nonché parte dei fondi raccolti localmente dal CR.

Art. 13 Esercizio

Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 Utili e avanzi di gestione

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Lega nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 Regolamento interno

L’Assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà eventualmente elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Durata e scioglimento

La LIDI ha durata illimitata. Essa si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto ad opera degli stessi, su indicazione dell’Assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

In nessun caso può essere avanzata richiesta di restituzione di quanto versato per l’iscrizione al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

Art. 17 Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione e interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio ove ha sede l’Associazione che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art. 18 Enti no profit

Conformemente a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:

  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • non trasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 19 Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se e in quanto applicabili, le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali.